
BIM, CAM, dichiarazione IA: tre requisiti in un bando, e chi non li ha rischia l'esclusione
Apri un bando di gara per servizi di architettura e ingegneria e, oltre ai soliti requisiti economici e ai titoli di studio, trovi tre voci che fino a poco tempo fa non stavano tutte insieme nello stesso disciplinare: la modellazione BIM, i Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia e, da qualche mese, una dichiarazione sull'uso dell'intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta. Se ti manca anche uno solo di questi tre elementi, il rischio non è più solo un punteggio più basso: è l'esclusione, o comunque una partenza già in salita rispetto a chi la struttura ce l'ha.
Vale la pena capire cosa è cambiato davvero, perché la sequenza di questi tre obblighi non è casuale, e cosa può fare concretamente chi non ha in casa tutte queste competenze.
Il BIM non è più una scelta per le gare importanti
Dal 1° gennaio 2025 la gestione informativa digitale, cioè il BIM, è obbligatoria per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti con importo superiore ai 2 milioni di euro. La soglia, fissata dall'articolo 43 del Codice dei contratti pubblici e poi rivista dal correttivo del 2024, è più alta di quella originaria proprio perché molte stazioni appaltanti non erano pronte. Ma il trend è chiaro: le linee guida del Ministero delle Infrastrutture pubblicate a febbraio 2026 hanno definito con precisione ruoli, ambiente di condivisione dati e capitolati informativi, e i numeri lo confermano. Le gare bandite in BIM nel 2025 sono cresciute dell'80% rispetto all'anno precedente, per un valore complessivo vicino a 1,5 miliardi di euro.
Chi partecipa a gare sopra soglia senza un BIM Manager o uno specialist certificato secondo la norma UNI 11337 parte già fuori gioco per una fetta crescente del mercato pubblico.
I CAM edilizia: obbligatori dal 2 febbraio 2026
Meno raccontati del BIM, ma altrettanto vincolanti, sono i Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia. Dal 2 febbraio 2026 sono obbligatori in tutte le procedure di appalto pubblico, non solo in quelle sopra una certa soglia. Significa che ogni progetto per una pubblica amministrazione, dalla ristrutturazione di una scuola alla riqualificazione di una piazza, deve rispettare requisiti su materiali, prestazioni energetiche ed emissioni fin dalla fase di progettazione. Un professionista senza la certificazione di Esperto CAM in squadra fatica a garantire la conformità del progetto, e la stazione appaltante se ne accorge in fase di verifica.
La novità più recente: la dichiarazione sull'uso dell'intelligenza artificiale
Ad aprile 2026 l'ANAC ha approvato due delibere che cambiano ulteriormente le carte in tavola: l'aggiornamento del Bando Tipo n. 1 (delibera n. 148) per servizi e forniture, e il nuovo Bando Tipo n. 2 (delibera n. 153), dedicato specificamente ai servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea. Entrambi introducono un obbligo che prima non esisteva: l'operatore economico deve dichiarare se ha usato sistemi di intelligenza artificiale per preparare l'offerta tecnica, e se intende usarli durante l'esecuzione del contratto.
Non è un divieto, va detto con chiarezza. La norma di riferimento, l'articolo 13 della legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale, chiede che il lavoro intellettuale resti prevalente rispetto al supporto algoritmico, che i risultati siano controllati e verificati da un professionista, e che tutto avvenga nel rispetto del regolamento europeo sull'IA e della normativa sulla protezione dei dati. In pratica, chi usa strumenti di IA per il calcolo strutturale, per l'ottimizzazione di un modello BIM o per la stesura di parti della relazione tecnica può continuare a farlo. Deve solo dichiararlo, e deve poter dimostrare che la responsabilità professionale sul progetto resta piena e riconducibile a chi firma.
Qui però si apre un punto delicato, e onestamente ancora poco chiaro anche agli addetti ai lavori: non esistono oggi criteri tecnici condivisi per verificare in modo oggettivo il livello di utilizzo dell'IA in un'offerta. La dichiarazione, per ora, è sostanzialmente basata sulla parola dell'operatore economico. Questo non significa che la si possa prendere alla leggera: una dichiarazione imprecisa o reticente, in un settore dove la responsabilità professionale è già stringente, è un rischio che nessuno studio serio dovrebbe correre.
Perché questi tre requisiti insieme cambiano le regole del gioco
Preso singolarmente, ognuno di questi obblighi è gestibile. Il problema nasce quando un bando li chiede tutti e tre insieme, come accade sempre più spesso nei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia. Uno studio piccolo o un'impresa che lavora prevalentemente con il privato si trova a dover garantire, nello stesso momento: un BIM Manager certificato, un Esperto CAM in organico, e una policy interna chiara su come e quando viene usata l'intelligenza artificiale nella redazione degli elaborati.
Mettere in piedi tutto questo da soli richiede tempo, formazione e certificazioni che non si ottengono in un mese. Ed è esattamente qui che entra in gioco la logica del raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il partner tecnico, anche in RTP
Partecipare a una gara in RTP con chi ha già le competenze certificate non è un ripiego: è la via più rapida per restare nel mercato pubblico senza dover reinventare la propria struttura interna. INSPIRENG lavora ogni giorno con figure interne di BIM Manager e BIM Specialist certificati secondo la UNI 11337, con un Esperto CAM abilitato, e con un metodo di lavoro che integra da tempo strumenti digitali avanzati mantenendo il controllo professionale su ogni elaborato, esattamente quello che oggi la normativa chiede di dichiarare e garantire.